Giovedì 28 Marzo 2024

"Cash Accounting" e liquidazione assistita dell'AdE

Il “Cash Accounting” o “IVA per cassa” è un regime speciale introdotto dal “Decreto Crescita”, articolo 32-bis, DL 83/2012, che consente di versare l’IVA solo dopo il pagamento della fattura ma comunque entro 12 mesi dall’operazione. Costituisce sicuramente un aiuto concreto per tutti quei contribuenti che si trovino in situazioni di disequilibrio finanziario ed ora anche un’opportunità da cogliere vista la spiacevole contingenza legata all’introduzione dal 2019 dell’obbligo della fatturazione elettronica.

Tale regime agevolato è entrato in vigore nel 2012 in quanto recepisce l’art. 167 della Direttiva 2006/112/UE così come modificata dalla Direttiva 2010/5/UE, e consente di versare l’IVA sulle vendite o sulle prestazioni di servizio solo quando il cliente paga effettivamente la fattura emessaper la cessione o la prestazione e nello stesso tempo consente la possibilità di detrarre l’iva acquisti solo nel momento in cui verranno pagati effettivamente i fornitori. La liquidazione dell’IVA dovuta deve comunque avvenire entro un anno dalla vendita o dalla prestazione di servizio fatta eccezione per i casi di fallimento o di altra procedura concorsuale che coinvolga il committente e fatta salva la possibilità di emettere nota di credito ricorrendone i presupposti.

Anche la detrazione dell’IVA acquisti può avvenire solo al momento del pagamento o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie.

Il limite per poter accedere a tale regime agevolato è non avere superato nell’anno precedente a quello dell’opzione un fatturato annuo di Euro 2 milioni e tale regime si applica anche per il 2019.

E’ altresì applicabile anche agli enti non commerciali, relativamente alle attività commerciali svolte.

Sicuramente l’aspetto più importante è che l’opzione per tale regime non produce effetti sul cessionario/committente il quale può continuare ad esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA nel momento in cui la cessione/prestazione risulta essere effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 ed una volta ricevuta la fattura attraverso lo SdI, sempre se logicamente non abbia optato a sua volta per il regime IVA per cassa.

Non possono aderire al “Cash Accounting” coloro che si avvalgono di regimi speciali e sono escluse le operazioni che assolvono l’IVA con il sistema del reverse charge che sono peraltro autoliquidanti, come sono escluse le cessioni/prestazioni verso i privati, pertanto il regime di sospensione IVA opera solo per le operazioni B2B.

Tale regime è stato sin dall’inizio poco utilizzato da chi esercita attività imprenditoriale perché ritenuto dal punto di vista operativo abbastanza complicato in quanto impone un costante monitoraggio delle dinamiche finanziarie che comunque dovrebbero essere alla base di una corretta gestione aziendale ed è stato poco promosso anche dalle categorie professionali.

Il “Cash Accounting” invece è molto utile per le aziende e per i professionisti sia per effettuare delle scelte volte all’ottimizzazione delle proprie risorse finanziarie ma anche per non sottostare ad una fatturazione elettronica che porterà ad una liquidazione IVA imposta d’ufficio che di certo non tiene conto delle dinamiche di incasso/pagamento delle aziende italiane, oltre agli evidenti vantaggi in caso di attivazione di procedure concorsuali sui propri clienti.

Fermo restando che l’Italia è un Paese dove il tessuto economico è rappresentato per il 90% circa dalla micro impresa, quelle con volumi che non superano i 2 milioni di Euro hanno solo due possibilità per sfuggire alla morsa del controllo che scaturirà dalla FE:

1) Se sotto i 65 mila Euro di affari, sfruttare l’esonero dall’adempimento previsto dalla legge;

2) Se sopra i 65 mila Euro e fino a 2 milioni di Euro, optare per il CASH ACCOUNTING IVA e ciò al fine di gestire IVA e redditività per cassa (fino ai limiti consentiti), vanificando, almeno in parte, quel controllo che si vorrebbe imporre sulle dinamiche di fatturazione e sulla determinazione del debito IVA attraverso una pre-liquidazione della stessa imposta d’ufficio (opzione da esercitare nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è effettuata la scelta).

I contribuenti che vorranno optare per tale regime dovranno solo indicare nelle fatture emesse dal 2019, anche attraverso l’opzione rinvenibile sul software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale FATTURE E CORRISPETTIVI, che trattasi di “OPERAZIONE IVA PER CASSA AI SENSI DELL’ART. 32-BIS DEL D.L. 22/06/2012 N.83 CONVERTITO IN LEGGE 07/08/2012, N. 134 (CASH ACCOUNTING)”.

L’opzione è valida per un triennio.

Solo il regime opzionale del “Cash Accounting” è in grado di mantenere in capo al contribuente impresa/professionista/ente non commerciale un sistema di liquidazione periodica dell’IVA disancorato dal sistema oggi imposto per effetto dell’introduzione della fatturazione elettronica.

Doriana Sannipola
Sindacato italiano Commercialisti

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