Venerdì 29 Marzo 2024

Richieste di documentazione ai Commercialisti: armi spuntate del Fisco

Premessa

Da qualche tempo, l’Amministrazione Finanziaria, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge (ai sensi degli articoli 51 del Dpr n. 633/72 e 32 del Dpr 600/73), recapita a taluni colleghi delle richieste di esibizione di documenti.

La fattispecie

Le lettere a cui vogliamo dedicare questo nostro breve spazio sono quelle il cui invito inizia espressamente:

“Da un controllo effettuato sulla banca dati dell’anagrafe tributaria, risulta che nell’annualità ….. la SV ha inviato le dichiarazioni dei redditi riportate nell’allegato….” . Tale allegato è formato da: codice fiscale del contribuente, anno di imposta e modello presentato, protocollo telematico di invio, e se depositario o meno delle scritture contabili del cliente.

A fronte di questa constatazione, l’Ufficio chiede di esibire una serie di documenti, tra cui un prospetto riepilogativo in cui vengano evidenziati sia il nome del cliente sia la corrispondente fattura corredata di relativo pagamento.

Riscontrata la (verosimile) discordanza tra fatture (in numero di x ) e dichiarazioni inviate (in numero di x+y), l’Agenzia delle Entrate emette avviso di accertamento nel quale, incrociando i dati indicati negli studi di settore con quelli esibiti a seguito dell’invito, e soprattutto dichiarando “poco credibile” che a fronte di x+y dichiarazioni siano stati incassati solo x compensi, procede alla determinazione analitico-induttiva (art. 36 comma 1 lettera d) del DPR 600/73) di un maggior reddito presunto.

Il “problema”

Tra i contribuenti “addetti ai lavori” sono dunque nate delle perplessità su come comportarsi, e da ciò discussioni che hanno evidenziato timori spesso infondati.

L’infondatezza a cui facciamo riferimento, lo premettiamo e sottolineiamo, nasce in capo ai professionisti che, non avendo nulla da nascondere, vogliono adoperarsi per passare indenni dal controllo del Fisco, ponendo in essere a tal fine dei comportamenti che risultano fuori luogo, in quanto errati e controproducenti, sui quali non vale nemmeno la pena di soffermarsi, per quanto si dirà di seguito, parlando del comportamento che invece si invita a tenere.

Che fare?

Come comportarsi in questi casi è l’argomento che dunque andiamo brevemente ad affrontare.

Innanzitutto chiariamo che la cosa da non fare assolutamente è senz’altro quella di non presentarsi; e ciò, non solo perché questo integra un comportamento sanzionabile (art. 11 lett. c) del D.Lgs. n. 471/97) ma anche perché pone il contribuente nella parte del torto, in qualsiasi caso.

Detto questo, affrontiamo il problema degli invii delle dichiarazioni non corredati da fattura: è davvero una ipotesi che concretizza una evasione?

Sappiamo bene che non è così. O, per meglio dire, non è sempre così.

Sappiamo bene che, a mente dell’articolo 6 del Dpr n. 633/72, la fattura per la prestazione di servizi può essere emessa (al più tardi) al momento in cui avviene il pagamento, e non, dunque, al momento della prestazione stessa.

Di conseguenza, che colpa può mai avere un professionista se ha inviato delle dichiarazioni dei redditi che non gli hanno ancora pagato, e per le quali quindi è assolutamente corretto che non ci sia fattura?

Detto questo, l’invito per tutti coloro i quali non hanno incassato i compensi di cui all’invio delle dichiarazioni è quello di presentarsi serenamente all’appuntamento, specificando che le competenze di cui a tali invii non sono (ancora) state incassate.

Leggendo le motivazioni dell’accertamento sopra riassuntate, non può non saltare all’occhio quel “poco credibile”; il Fisco cioè dirà: “E io dovrei credere che tu hai lavorato senza ancora incassare i compensi?”. Tale affermazione dell’Ufficio è invero tanto verosimile quanto assai carente nella motivazione, essendo basata su una doppia presunzione (vietata come noto dall’ordinamento): una semplice mancata fatturazione a fronte di una prestazione di servizi resa non è sufficiente a presumere un compenso “in nero”; deve essere l’Ufficio, d’altronde, a provare (anche) l’avvenuto incasso e di conseguenza l’omessa fatturazione, e non certo il contribuente a provare il mancato introito (che sarebbe d’altronde una prova impossibile).

Piuttosto, è senz’altro da verificare la congruità delle informazioni contenute nel modello studi di settore (quadro D – elementi specifici dell’attività) con la rappresentazione dei fatti che verrà sostenuta in contraddittorio, perché una differenza potrebbe essere giustificata con l’ammissione di erronea compilazione del modello, cosa che comunque è bene evitare. Si raccomanda dunque di valutare una eventuale integrativa dell’Unico dell’anno interessato (e questo ovviamente prima della richiesta dell’AdE, non dopo….) per rendere ancora più “blindata” la (legittima) mancanza di fatturazione.


Per Sindacato italiano Commercialisti
Danilo Sciuto
Dottore commercialista in Catania

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Link utili

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