Le attività tipiche dei Commercialisti: dalla Cassazione ancora chiarezza e senso di responsabilità
Ma ci preme sottolineare in questa sede non tanto e non solo il giusto riconoscimento per la Categoria, quanto le motivazioni che sottendono tale scelta di campo. Non va dimenticato infatti che gli iscritti all’Albo dei Commercialisti hanno superato un esame di Stato (e dunque pubblico) come previsto dall’articolo 33 della nostra Costituzione e da questo ne discende l’esistenza del sistema ordinistico vigilato dal Ministero della Giustizia, la vigilanza degli Ordini sugli iscritti e tutta una serie di comportamenti (deontologici, assicurativi, disciplinari e di aggiornamento obbligatorio). Riteniamo che questa matrice di origine costituzionale sia “genetica” della nostra condizione di esercizio dell’attività professionale e che sia stata per anni banalizzata e furbescamente “bypassata” in nome della liberalizzazione imperante. Mercificando in tal modo il nostro modo di essere e di porci con la nostra clientela alla quale forniamo un servizio che ha una matrice pubblicistica. In gioco c’è la tutela dei terzi che fanno affidamento su un impianto di scritture e di adempimenti che deve essere garantito da soggetti titolati a farlo. Si pensi ad esempio alla scelta di una banca se affidare o no un cliente (e se sì in che misura). L’istruttoria si fonda anche sui dati di bilancio e dunque una rappresentazione insufficiente o falsata metterebbe in discussione la credibilità di tutto il sistema creditizio ed economico.
Ed a proposito di pubblico affidamento, ci piace anche ricordare che:
• i supermercati possono vendere soltanto farmaci da banco. Tutti gli altri, sono venduti in farmacia da soggetti titolati (i farmacisti, appunto!);
• il nuovo codice della crisi (art. 13 e 375 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che ha riformulato l’articolo 2086 del Codice Civile), enfatizza l’importanza dell’impianto contabile perché impone all’imprenditore “la verifica degli adeguati assetti organizzativi e contabili”.
Dunque, ora più che mai c’è bisogno di chiarezza normativa. Dobbiamo revisionare il nostro ordinamento professionale con urgenza, rafforzando l’articolo 1 del D.Lgs. 139/2005 ed utilizzando espressioni più chiare e definite quali “competenze esclusive e spettanti”. Evitando ab-origine equivoci o continue e pericolose fughe in avanti.